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T.U. 13/01/2006

Art. 117 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto) (art. 26, co. 5, l. n. 109 del 1994; art. 115, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 2 Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle ammini- strazioni debitrici. 3 Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. 4 Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. 5 In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. Relazione all’articolo 117 La norma generalizza la soluzione normativa operante in materia di appalti di lavori, non legata alla specificità dell’oggetto del contratto Si propone di legificare l’art. 115 del d.p.r. 554/1999, in quanto si tratta di scelta che, operata dal regolamento, fonte sottoordinata, appare di dubbia legittimità. Conseguentemente, l’art. 115, d.p.r. n. 554 del 1999 va abrogato.

Art. 118 (Subappalto) (art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18 l. 19 marzo 1990, n. 55; art. 16 d. lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, l. n. 109 del 1994)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116.  2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento  in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata; 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2 Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 3 L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 4 Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3). 5 L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente al- l'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 6 I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.  8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 7 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 8 Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata. 9 Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affi- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. date o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Relazione all’articolo 118 Le previsioni di cui all’art. 25 della direttiva 2004/18/CE e dell’art. 37 della direttiva 2004/17/CE trovano rispondenza nell’art. 18, comma 3, n. 1) della l. 55/1990. L’art. 18 cit. è richiamato dall’art. 16 d. lgs. 24 marzo 1992, n. 358; dall’art. 18 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; dall’art. 21 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158. L’art. 18, l. n. 55 del 1990 viene pertanto codificato nel presente articolo, con adeguamenti solo lessicali. Al comma 2 si propone di sostituire al regolamento ex art. 17, co. 2, l. n. 400 del 1988, ipotizzato dall’art. 18, co. 2, il regolamento generale di cui all’articolo 5. La codificazione di tale articolo comporta l’abrogazione dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; dell’art. 16 d. lgs. 24 marzo 1992, n. 358; dell’art. 18 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; dell’art. 21 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158

Art. 118-bis (Attività che non costituiscono subappalto)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 118, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Art. 119 (Direzione dell’esecuzione del contratto) 1 La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento 2 Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori. 3 Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento. Relazione all’articolo 119 Viene enucleato un nucleo di principi comuni alla direzione dell’esecuzione del contratto. Il diritto vigente disciplina in dettaglio la direzione dei lavori, mentre la direzione dell’esecuzione per i servizi e forniture è lasciata alle singole stazioni appaltanti. Come già previsto dall’art. 7 l. n. 109 del 1994, per i lavori di regola direttore dei lavori e responsabile del procedimento non coincidono, salvo per i contratti di minore importanza, per i quali il regolamento prevede tale coincidenza. Per sevizi e forniture si suggerisce una rapporto opposto tra regola e eccezione: la direzione dell’esecuzione del contratto spetta al responsabile del procedimento, salvo per i contratti di maggiore importanza, da individuarsi con il regolamento.

 

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